Quando una società che sviluppa un impianto energetico può dirsi "commerciale" ai fini della participation exemption (PEX)? Bisogna attendere l'entrata in funzione dell'impianto e i primi ricavi, oppure la commercialità può essere riconosciuta già nella fase di sviluppo e costruzione?
La questione è centrale per le società veicolo (SPV) del settore delle energie rinnovabili, che vengono spesso cedute prima che l'impianto sia pienamente operativo.
La commercialità non dipende soltanto dai ricavi
L'art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR subordina l'applicazione della PEX all'esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 del TUIR. Lo scopo è escludere dall'esenzione le partecipazioni che rappresentano patrimoni meramente statici anziché vere attività imprenditoriali, come già emerge dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 344/2003, che ha introdotto il regime.
Forma societaria e oggetto sociale, quindi, non bastano. Le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 323/E del 2007 e n. 226/E del 2009 chiariscono che occorre verificare se la partecipata svolga concretamente un'attività d'impresa. La circolare n. 7/E del 2013 sviluppa il principio: la qualificazione del reddito ai sensi dell'art. 55 del TUIR è condizione necessaria ma non sufficiente, e la commercialità va valutata in termini sostanziali, guardando alla struttura della società, alle attività effettivamente svolte e alla capacità, anche potenziale, di offrire beni o servizi sul mercato.
In questo quadro, il conseguimento di ricavi rappresenta certamente un indice significativo, ma non costituisce una condizione imprescindibile. In alcuni settori, infatti, è del tutto fisiologico che la produzione dei ricavi inizi soltanto dopo un periodo, anche lungo, dedicato allo sviluppo e alla realizzazione dell’iniziativa.
La start-up non è sempre una semplice fase di attesa
Nel settore energetico, prima dell’entrata in funzione di un impianto, è necessario individuare e acquisire le aree, reperire le risorse finanziarie, ottenere le autorizzazioni, gestire le procedure di connessione alla rete, completare la progettazione, stipulare i contratti di costruzione e avviare i lavori.
Durante questa fase la società può non avere ancora realizzato ricavi, pur avendo già sostenuto investimenti, assunto obbligazioni e affrontato i rischi tecnici, amministrativi e finanziari propri dell’iniziativa. Per questa ragione, l’assenza di fatturato non può essere considerata, da sola, sinonimo di inattività.
La circolare n. 7/E del 2013 ha riconosciuto che, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi relativi alla costruzione e all’esercizio di infrastrutture energetiche, il complesso delle operazioni di finanziamento, ricerca dei siti, progettazione e realizzazione degli impianti non ha necessariamente natura meramente preparatoria. Tali attività possono già integrare una realizzazione, seppure parziale, dell’oggetto sociale.
La fase di sviluppo, quindi, non è soltanto un periodo di attesa che precede l’impresa. Quando il progetto viene concretamente finanziato e implementato, essa può rappresentare una parte essenziale del ciclo imprenditoriale attraverso il quale si forma la struttura produttiva destinata a generare i ricavi futuri.
Il punto è stato affrontato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16 maggio 2026, n. 14530. Secondo la Corte, la fase di start-up costituisce un momento essenziale della vita dell’impresa e, pur non essendo autonomamente sufficiente in ogni situazione a dimostrare la commercialità, può assumere rilevanza ai fini PEX quando sia seguita dall’effettivo svolgimento dell’attività per la quale la società è stata costituita.
Il riferimento al successivo esercizio dell’attività non significa che sia sempre necessario attendere l’entrata in funzione dell’impianto. Serve, piuttosto, a distinguere una start-up effettiva da un progetto rimasto sul piano delle intenzioni. Le attività preparatorie devono essere reali, tra loro coordinate e oggettivamente dirette alla futura produzione.
Non è quindi il primo ricavo a segnare automaticamente la nascita dell’impresa. Occorre, tuttavia, che il progetto abbia superato la dimensione puramente programmatica e che siano già riscontrabili investimenti, impegni contrattuali, attività operative e un’esposizione concreta ai rischi dell’iniziativa.
Una SPV non è commerciale per il solo fatto di possedere un progetto
Il riconoscimento della commercialità non è automatico per tutte le società veicolo titolari di un progetto energetico.
La risposta a interpello n. 97/2026, relativa ad alcune società veicolo operanti nel settore dei sistemi di accumulo di energia elettrica, ha escluso il requisito della commercialità in una fattispecie nella quale i progetti erano stati ideati e avviati da un’altra società del gruppo.
Le partecipate erano subentrate in iniziative ancora in fase di sviluppo: studi preliminari, ricerca dei siti, autorizzazioni e richieste di connessione erano stati curati dal soggetto originario, e lo sviluppo successivo era stato affidato a un operatore esterno in forza di un rapporto instaurato con la precedente titolare. Secondo l’Agenzia, le società cedute non avevano quindi svolto direttamente le attività più significative del ciclo imprenditoriale. Inoltre, non erano stati forniti elementi sufficienti in merito al finanziamento dei progetti, alle tempistiche di realizzazione degli impianti e alla capacità delle partecipate di avviare il processo produttivo entro tempi ragionevoli.
La risposta consente di mettere meglio a fuoco il punto: il semplice raggiungimento dello status di progetto “ready to build”, così come la titolarità di autorizzazioni, terreni, richieste di connessione o contratti, non prova automaticamente l’esistenza di un’attività commerciale. Occorre verificare chi abbia concretamente svolto le attività che hanno consentito al progetto di acquisire valore.
Ai fini PEX, le attività di start-up devono, dunque, essere direttamente riconducibili alla società oggetto di cessione. La partecipata deve inoltre disporre di una struttura operativa, anche essenziale e adeguata alle caratteristiche del settore, potenzialmente idonea a consentire l’avvio dell’attività produttiva in tempi ragionevoli.
Possono assumere rilievo, in particolare:
- il finanziamento del progetto e la disponibilità delle risorse necessarie alla sua realizzazione;
- la ricerca e l’acquisizione delle aree;
- la gestione o il completamento dell’iter autorizzativo;
- la gestione delle procedure di connessione alla rete;
- la stipula dei contratti di progettazione e costruzione;
- il sostenimento diretto dei costi e degli investimenti;
- la supervisione dei lavori e il coordinamento dei fornitori;
- l’assunzione dei rischi legati alla costruzione e alla messa in esercizio dell’impianto.
Il ricorso a sviluppatori, consulenti o contractor esterni non dovrebbe essere, di per sé, incompatibile con il requisito della commercialità: nel settore energetico l'esternalizzazione di attività specialistiche è una scelta organizzativa fisiologica. Ciò che conta è che la società veicolo non si limiti a ricevere formalmente i risultati dell’attività svolta da altri, ma mantenga un ruolo effettivo nella gestione del progetto, assuma le decisioni rilevanti e sopporti il relativo rischio imprenditoriale.
Il dato decisivo è la sostanza del progetto
L’indirizzo che emerge dalla prassi e dalla giurisprudenza è dunque sostanzialistico: la commercialità non coincide necessariamente con l’entrata in esercizio dell’impianto né con l’emissione della prima fattura.
Una società può essere già commerciale in fase di start-up se partecipa concretamente alla realizzazione del progetto, dispone almeno potenzialmente della capacità di avviare la produzione nei tempi propri del settore e assume direttamente gli obblighi e i rischi dell'iniziativa. Al contrario, la mera titolarità formale di un progetto sviluppato da altri può non essere sufficiente, anche quando siano già disponibili le principali autorizzazioni o sia stato raggiunto uno stadio avanzato dell’iter di sviluppo.
In vista della cessione di una SPV energetica, diventa quindi fondamentale ricostruire e documentare il percorso imprenditoriale della partecipata: non soltanto ciò che possiede, ma soprattutto ciò che ha fatto, le decisioni che ha assunto, gli investimenti che ha sostenuto e i rischi che ha effettivamente sopportato.