La Legge di Bilancio 2025, con la finalità di spingere i datori di lavoro a compiere scelte in ottica di mobilità sostenibile, ha previsto significative novità in tema di assoggettamento a tassazione delle auto aziendali.
In particolare, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit (che costituisce reddito di lavoro dipendente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente) è calcolato come segue:
- 50% dell’importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- 20% dell’importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% dell’importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Le nuove percentuali, tuttavia, hanno generato incertezze interpretative e complessità applicative significative per i datori di lavoro, soprattutto con riferimento alle situazioni transitorie che potevano richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 TUIR, valorizzando il fringe benefit secondo il c.d. "valore normale".