Ricevi gli aggiornamentiAggiornamenti

Articoli & video

Articoli e contributi del Team Tax
Una raccolta dei contributi pubblicati dai professionisti del Dipartimento Tax su quotidiani, riviste, piattaforme specializzate e media di settore.

Articoli & video

Articoli e contributi del Team Tax
Una raccolta dei contributi pubblicati dai professionisti del Dipartimento Tax su quotidiani, riviste, piattaforme specializzate e media di settore.

Contributi editoriali

Il punto di vista del Dipartimento Tax nei media e nelle testate specializzate
Questa sezione raccoglie articoli, interviste, video e contributi esterni firmati o commentati dai professionisti del team Tax. Un archivio editoriale pensato per valorizzare la presenza del Dipartimento nel dibattito fiscale e offrire un accesso ordinato ai contenuti pubblicati su fonti autorevoli.
Articolo
09 Ottobre 2026

PEX e start-up energetiche: quando un progetto diventa impresa

di Andrea Di Dio e Giulia Badii

Quando una società che sviluppa un impianto energetico può dirsi "commerciale" ai fini della participation exemption (PEX)? Bisogna attendere l'entrata in funzione dell'impianto e i primi ricavi, oppure la commercialità può essere riconosciuta già nella fase di sviluppo e costruzione?

La questione è centrale per le società veicolo (SPV) del settore delle energie rinnovabili, che vengono spesso cedute prima che l'impianto sia pienamente operativo.

La commercialità non dipende soltanto dai ricavi

L'art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR subordina l'applicazione della PEX all'esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 55 del TUIR. Lo scopo è escludere dall'esenzione le partecipazioni che rappresentano patrimoni meramente statici anziché vere attività imprenditoriali, come già emerge dalla relazione illustrativa al D.Lgs. n. 344/2003, che ha introdotto il regime.

Forma societaria e oggetto sociale, quindi, non bastano. Le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 323/E del 2007 e n. 226/E del 2009 chiariscono che occorre verificare se la partecipata svolga concretamente un'attività d'impresa. La circolare n. 7/E del 2013 sviluppa il principio: la qualificazione del reddito ai sensi dell'art. 55 del TUIR è condizione necessaria ma non sufficiente, e la commercialità va valutata in termini sostanziali, guardando alla struttura della società, alle attività effettivamente svolte e alla capacità, anche potenziale, di offrire beni o servizi sul mercato.

In questo quadro, il conseguimento di ricavi rappresenta certamente un indice significativo, ma non costituisce una condizione imprescindibile. In alcuni settori, infatti, è del tutto fisiologico che la produzione dei ricavi inizi soltanto dopo un periodo, anche lungo, dedicato allo sviluppo e alla realizzazione dell’iniziativa.

La start-up non è sempre una semplice fase di attesa

Nel settore energetico, prima dell’entrata in funzione di un impianto, è necessario individuare e acquisire le aree, reperire le risorse finanziarie, ottenere le autorizzazioni, gestire le procedure di connessione alla rete, completare la progettazione, stipulare i contratti di costruzione e avviare i lavori.

Durante questa fase la società può non avere ancora realizzato ricavi, pur avendo già sostenuto investimenti, assunto obbligazioni e affrontato i rischi tecnici, amministrativi e finanziari propri dell’iniziativa. Per questa ragione, l’assenza di fatturato non può essere considerata, da sola, sinonimo di inattività.

La circolare n. 7/E del 2013 ha riconosciuto che, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi relativi alla costruzione e all’esercizio di infrastrutture energetiche, il complesso delle operazioni di finanziamento, ricerca dei siti, progettazione e realizzazione degli impianti non ha necessariamente natura meramente preparatoria. Tali attività possono già integrare una realizzazione, seppure parziale, dell’oggetto sociale.

La fase di sviluppo, quindi, non è soltanto un periodo di attesa che precede l’impresa. Quando il progetto viene concretamente finanziato e implementato, essa può rappresentare una parte essenziale del ciclo imprenditoriale attraverso il quale si forma la struttura produttiva destinata a generare i ricavi futuri.

Il punto è stato affrontato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 16 maggio 2026, n. 14530. Secondo la Corte, la fase di start-up costituisce un momento essenziale della vita dell’impresa e, pur non essendo autonomamente sufficiente in ogni situazione a dimostrare la commercialità, può assumere rilevanza ai fini PEX quando sia seguita dall’effettivo svolgimento dell’attività per la quale la società è stata costituita.

Il riferimento al successivo esercizio dell’attività non significa che sia sempre necessario attendere l’entrata in funzione dell’impianto. Serve, piuttosto, a distinguere una start-up effettiva da un progetto rimasto sul piano delle intenzioni. Le attività preparatorie devono essere reali, tra loro coordinate e oggettivamente dirette alla futura produzione.

Non è quindi il primo ricavo a segnare automaticamente la nascita dell’impresa. Occorre, tuttavia, che il progetto abbia superato la dimensione puramente programmatica e che siano già riscontrabili investimenti, impegni contrattuali, attività operative e un’esposizione concreta ai rischi dell’iniziativa.

Una SPV non è commerciale per il solo fatto di possedere un progetto

Il riconoscimento della commercialità non è automatico per tutte le società veicolo titolari di un progetto energetico.

La risposta a interpello n. 97/2026, relativa ad alcune società veicolo operanti nel settore dei sistemi di accumulo di energia elettrica, ha escluso il requisito della commercialità in una fattispecie nella quale i progetti erano stati ideati e avviati da un’altra società del gruppo.

Le partecipate erano subentrate in iniziative ancora in fase di sviluppo: studi preliminari, ricerca dei siti, autorizzazioni e richieste di connessione erano stati curati dal soggetto originario, e lo sviluppo successivo era stato affidato a un operatore esterno in forza di un rapporto instaurato con la precedente titolare. Secondo l’Agenzia, le società cedute non avevano quindi svolto direttamente le attività più significative del ciclo imprenditoriale. Inoltre, non erano stati forniti elementi sufficienti in merito al finanziamento dei progetti, alle tempistiche di realizzazione degli impianti e alla capacità delle partecipate di avviare il processo produttivo entro tempi ragionevoli.

La risposta consente di mettere meglio a fuoco il punto: il semplice raggiungimento dello status di progetto “ready to build”, così come la titolarità di autorizzazioni, terreni, richieste di connessione o contratti, non prova automaticamente l’esistenza di un’attività commerciale. Occorre verificare chi abbia concretamente svolto le attività che hanno consentito al progetto di acquisire valore.

Ai fini PEX, le attività di start-up devono, dunque, essere direttamente riconducibili alla società oggetto di cessione. La partecipata deve inoltre disporre di una struttura operativa, anche essenziale e adeguata alle caratteristiche del settore, potenzialmente idonea a consentire l’avvio dell’attività produttiva in tempi ragionevoli.

Possono assumere rilievo, in particolare:

  1. il finanziamento del progetto e la disponibilità delle risorse necessarie alla sua realizzazione;
  2. la ricerca e l’acquisizione delle aree;
  3. la gestione o il completamento dell’iter autorizzativo;
  4. la gestione delle procedure di connessione alla rete;
  5. la stipula dei contratti di progettazione e costruzione;
  6. il sostenimento diretto dei costi e degli investimenti;
  7. la supervisione dei lavori e il coordinamento dei fornitori;
  8. l’assunzione dei rischi legati alla costruzione e alla messa in esercizio dell’impianto.

Il ricorso a sviluppatori, consulenti o contractor esterni non dovrebbe essere, di per sé, incompatibile con il requisito della commercialità: nel settore energetico l'esternalizzazione di attività specialistiche è una scelta organizzativa fisiologica. Ciò che conta è che la società veicolo non si limiti a ricevere formalmente i risultati dell’attività svolta da altri, ma mantenga un ruolo effettivo nella gestione del progetto, assuma le decisioni rilevanti e sopporti il relativo rischio imprenditoriale.

Il dato decisivo è la sostanza del progetto

L’indirizzo che emerge dalla prassi e dalla giurisprudenza è dunque sostanzialistico: la commercialità non coincide necessariamente con l’entrata in esercizio dell’impianto né con l’emissione della prima fattura.

Una società può essere già commerciale in fase di start-up se partecipa concretamente alla realizzazione del progetto, dispone almeno potenzialmente della capacità di avviare la produzione nei tempi propri del settore e assume direttamente gli obblighi e i rischi dell'iniziativa. Al contrario, la mera titolarità formale di un progetto sviluppato da altri può non essere sufficiente, anche quando siano già disponibili le principali autorizzazioni o sia stato raggiunto uno stadio avanzato dell’iter di sviluppo.

In vista della cessione di una SPV energetica, diventa quindi fondamentale ricostruire e documentare il percorso imprenditoriale della partecipata: non soltanto ciò che possiede, ma soprattutto ciò che ha fatto, le decisioni che ha assunto, gli investimenti che ha sostenuto e i rischi che ha effettivamente sopportato.

Scopri di più
Articolo
07 Agosto 2026

Auto aziendali: principali novità previste dal Decreto Correttivo Omnibus

di Christian Montinari e Benedetta Lunghi

La Legge di Bilancio 2025, con la finalità di spingere i datori di lavoro a compiere scelte in ottica di mobilità sostenibile, ha previsto significative novità in tema di assoggettamento a tassazione delle auto aziendali.

In particolare, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit (che costituisce reddito di lavoro dipendente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente) è calcolato come segue:

  • 50% dell’importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
  • 20% dell’importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
  • 10% dell’importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Le nuove percentuali, tuttavia, hanno generato incertezze interpretative e complessità applicative significative per i datori di lavoro, soprattutto con riferimento alle situazioni transitorie che potevano richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 TUIR, valorizzando il fringe benefit secondo il c.d. "valore normale".

 

Le novità del Decreto Omnibus: valorizzazione del fringe benefit con criterio forfetario

Il Decreto Omnibus interviene sulla disciplina modificando nuovamente l'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR. I punti chiave della nuova previsione sono i seguenti:

  • Calcolo forfetario basato sulle Tabelle ACI: il valore del fringe benefit viene sempre determinato sulla base della percorrenza convenzionale di 15.000 km annui e del costo chilometrico pubblicato dall'ACI, applicando le percentuali previste dalla norma (i.e. Legge di Bilancio 2025) con alcuni correttivi:
    • trascorsi 5 anni dalla prima immatricolazione è previsto un incremento del 50% del valore imponibile del benefit, con conseguente incremento dell'imponibile in busta paga per i dipendenti e dei correlati oneri contributivi a carico dei datori di lavoro;
    • le somme eventualmente addebitate al dipendente, incluse quelle relative ad accessori e allestimenti, sono integralmente portate in diminuzione del valore convenzionale;
    • nel caso in cui la vettura sia dotata di optional che non sono “censiti” nelle tabelle ACI e non sono stati direttamente acquistati dal lavoratore, il valore deve essere incrementato forfetariamente del 5% per tener conto dei suddetti optional.
  • Entrata in vigore:
    • a partire dal periodo d'imposta 2026 anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nel perimetro del regime transitorio (cfr. infra);
    • la maggiorazione trascorsi 5 anni dalla prima immatricolazione e la maggiorazione del 5% per gli optional si applicherebbero (a partire dal 2026) anche ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025 (anche in caso di successiva riassegnazione a dipendenti diversi).

 

Ulteriori elementi di attenzione

Alla luce delle novità introdotte, risulterà necessario, in linea generale, verificare per ciascun veicolo assegnato, quale regime risulti effettivamente applicabile in funzione della data di immatricolazione, della data di stipula dell'accordo di assegnazione e della data di consegna del veicolo, nonché dell'anzianità del veicolo rispetto alla prima immatricolazione. Ulteriori elementi di valutazione possono includere:

  • Conguagli/ricalcolo ritenute: da verificare la necessità di operare eventuali conguagli o di ricalcolare le ritenute già applicate (sono comunque fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli optional aggiuntivi e non spetta alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate);
  • Car policy: da valutare l'impatto delle nuove disposizioni normative in relazione alle car policy esistenti e la necessità di un eventuale aggiornamento delle stesse;
  • Pianificazione della flotta: da valutare la convenienza del rinnovo del parco auto rispetto all'aggravio impositivo successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione;
  • Disciplina transitoria: per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025 (non più solo fino al 30 giugno 2025) il fringe benefit è determinato forfetariamente, sulla base del regime previgente, tenendo conto del costo chilometrico pubblicato dall'ACI in funzione della percorrenza convenzionale di 15.000 km annui in base alle emissioni di CO₂;
  • Wallbox: resta da chiarire, in assenza di una previsione normativa espressa, se la wallbox eventualmente fornita dal datore di lavoro possa essere assorbita nella maggiorazione forfettaria del 5% prevista per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, trattandosi di un’infrastruttura esterna al veicolo ma funzionalmente collegata all’uso dei mezzi elettrici e ibridi plug-in.

 

 

 

Scopri di più
Articolo
04 Agosto 2026

Le distribuzioni non proporzionali di utili al vaglio dell'amministrazione finanziaria: la Risposta ad interpello n. 90/2026 e le osservazioni della Circolare Assonime n. 17/2026

di Costanza Mancini
  1. Premessa

Con la Risposta ad interpello n. 90 del 2026, l'Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci in forza di una deliberazione di distribuzione di utili adottata in misura non proporzionale rispetto alle quote di partecipazione al capitale sociale.

La pronuncia ha alimentato un vivace dibattito dottrinale cui ha fornito un primo autorevole contributo chiarificatore la Circolare di Assonime n. 17 del 24 giugno 2026, ferma restando la persistenza di profili di incertezza interpretativa su talune questioni connesse, che il presente contributo si propone di esaminare.

  1. La fattispecie oggetto di interpello

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria concerne tre società a responsabilità limitata che, nella loro qualità di socie della DELTA S.p.A., hanno presentato istanza di interpello al fine di ottenere un parere in ordine alla corretta qualificazione fiscale delle somme ad esse attribuite a seguito di una distribuzione di utili deliberata in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale sociale detenute.

Su richiesta dell'Agenzia, le istanti hanno prodotto documentazione integrativa dalla quale emerge che tanto la previsione statutaria quanto la conseguente deliberazione assembleare di distribuzione non proporzionale risultano motivate dalla necessità di soddisfare esigenze di liquidità di uno o più soci, allo scopo di scongiurare la dismissione delle relative partecipazioni e la conseguente alterazione degli equilibri interni alla compagine sociale. Dalla medesima documentazione risulta, altresì, che i soci, i quali accettano volontariamente una riduzione della quota di utili loro spettante non maturano alcun diritto a reclamare, negli esercizi successivi, il recupero delle somme non percepite.

Quanto al dato statutario, lo statuto della DELTA S.p.A. contempla, quale regola generale, la ripartizione proporzionale degli utili, riconoscendo tuttavia all'assemblea dei soci la facoltà di deliberare, con il consenso unanime, una ripartizione non proporzionale degli utili e delle riserve distribuibili.

Dalla bozza di delibera assembleare allegata all'istanza risulta, infine, che in applicazione della citata clausola statutaria, uno dei soci ha formalmente sollecitato l'assemblea a deliberare una distribuzione non proporzionale degli utili, motivata dalla predetta esigenza di preservazione della stabilità dell'assetto proprietario.

  1. La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Nel proprio parere, l'Agenzia ritiene che la distribuzione non proporzionale degli utili deliberata dalla società partecipata trovi la propria causa negoziale nella volontà di soddisfare esigenze finanziarie di una società partecipante e di consolidare i vincoli reciproci all'interno della compagine sociale. Muovendo da tale ricostruzione causale, l'Amministrazione finanziaria si esprime come segue: "Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili".

Da tale premessa discende, nel caso di specie, una duplice qualificazione fiscale delle somme percepite dal socio, segnatamente:

  • quali dividendi, per la quota parte corrispondente agli utili spettanti al singolo socio in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'articolo 89, comma 2, del TUIR[1];
  • quale sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b), del TUIR per la parte eccedente, la quale concorre pertanto alla formazione del reddito imponibile del socio percettore nella misura del cento per cento del relativo ammontare.
  1. Le osservazioni della Circolare Assonime n. 17/2026

Assonime evidenzia, in primo luogo, come l'Agenzia non abbia preso posizione sulla legittimità civilistica della distribuzione asimmetrica, profilo che assume, invece, carattere dirimente ai fini della qualificazione fiscale delle somme distribuite. Al riguardo, osserva che:

  • ove la delibera di distribuzione non proporzionale risulti conforme allo statuto e alle regole del diritto societario, la stessa deve ritenersi non soltanto lecita, ma altresì espressione di uno scopo meritevole di tutela secondo l'ordinamento;
  • conseguentemente, le somme percepite dai soci dovrebbero essere qualificate, nella loro interezza, come dividendi, senza limitazione alcuna alla sola quota proporzionale alla partecipazione detenuta.

Ai fini della conformità alle regole del diritto societario della delibera di distribuzione non proporzionale, Assonime richiama un importante orientamento del Comitato Triveneto dei Notai espresso nella motivazione della massima I.I.30[2] (emanata nel 2013 e modificata da ultimo ad Ottobre 2025) secondo cui la ripartizione degli utili tra i soci non può essere liberamente decisa di volta in volta dall'assemblea, ma deve essere predeterminata nell'atto costitutivo; in mancanza, si applicherebbe il criterio di distribuzione proporzionale alle partecipazioni ex art. 2468, comma 2, c.c. Tale aspetto assume particolare rilievo nella fattispecie oggetto della Risposta ad interpello, nella quale figurava, invece, una clausola statutaria "aperta" a tale riguardo.

Ulteriore profilo critico sollevato da Assonime attiene alla posizione dei soci che ricevono utili in misura inferiore rispetto alla propria quota di partecipazione. In particolare, l'Agenzia non fornisce indicazione alcuna in ordine al trattamento fiscale del sacrificio economico da essi sostenuto, né chiarisce quale sia la qualificazione dell'eventuale differenza non percepita.

Sul punto, pur dovendosi prendere atto della posizione interpretativa assunta dall'Amministrazione, Assonime tiene a precisare che dalla Risposta non può ricavarsi una regola di carattere generale in forza del quale la distribuzione non proporzionale di utili si sostanzierebbe sempre e comunque in una liberalità in favore di taluni soci, con conseguente irrilevanza fiscale del depauperamento economico subito dai soci che, per tale via, ricevono meno di quanto ad essi spetterebbe in applicazione del criterio proporzionale.

La Circolare propone, al riguardo, due possibili ricostruzioni dell'operazione, ipotizzando che la distribuzione non proporzionale possa risultare funzionale:

  • al soddisfacimento di un interesse della società, nel qual caso la quota di utili attribuita in via non proporzionale potrebbe essere letta, per la società medesima, non già quale distribuzione di utili, bensì quale remunerazione di una prestazione resa dal socio beneficiario (nel caso di specie un obbligo di fare);
  • al soddisfacimento di un interesse dei soci, quale (come nel caso di specie) il mantenimento nella compagine sociale di un altro socio. In tale prospettiva, i soci che rinunciano a una parte del dividendo potrebbero essere assimilati a soggetti che "delegano" la società a trasferire direttamente in favore di altro socio la quota di utili ad essi originariamente spettante. Tale flusso rappresenterebbe, dunque, la remunerazione di un'obbligazione di facere assunta dal socio beneficiario, consistente nell'impegno a permanere nella compagine sociale.

Muovendo da siffatta impostazione, in capo al socio imprenditore beneficiario la somma percepita potrebbe qualificarsi quale provento imponibile diverso dal dividendo, in quanto corrispettivo di una prestazione (l'obbligo di permanenza); specularmente, in capo ai soci imprenditori rinuncianti, la medesima somma potrebbe configurare un onere deducibile.

  1. Considerazioni conclusive

Alla luce del quadro delineato, il tema delle distribuzioni non proporzionali di utili non può dirsi ancora approdato a soluzioni definitive: la posizione dell'Agenzia delle Entrate, pur ridimensionata nella sua portata generale dalle osservazioni di Assonime, impone alle società e ai rispettivi soci, un supplemento di cautela.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, le società dovranno pertanto effettuare le opportune valutazioni con riferimento ai seguenti profili:

  • In primo luogo, le società dovranno verificare che lo statuto disciplini in modo puntuale la facoltà di distribuire gli utili in misura non proporzionale, predeterminando criteri e modalità di riparto. Le clausole "aperte", che rimettono di volta in volta all'assemblea la decisione sulle modalità di ripartizione, si espongono a censure sotto il profilo civilistico. Secondo l'orientamento richiamato del Comitato Triveneto dei Notai infatti, in mancanza di predeterminazione statutaria, trova applicazione il criterio proporzionale di cui all'articolo 2468, comma 2, del codice civile.
  • In secondo luogo, attenzione dovrà essere prestata alla causa in concreto sottesa alla distribuzione: ove questa risponda a finalità ulteriori rispetto alla mera divisione di utili, secondo l'orientamento (pur se non del tutto persuasivo) prestato dalla Agenzia, la quota eccedente la partecipazione detenuta rischia di essere riqualificata quale sopravvenienza attiva integralmente imponibile.
  • In terzo luogo, opportune valutazioni dovranno estendersi alla posizione dei soci che ricevono utili in misura inferiore o superiore alla propria quota di partecipazione: il trattamento fiscale del relativo sacrificio economico non è stato chiarito dall'Agenzia, ma secondo le ricostruzioni prospettate da Assonime, potrebbe assumere rilievo quale onere deducibile in capo ai soci imprenditori rinuncianti, ovvero quale remunerazione di un'obbligazione di fare assunta dal socio imprenditore beneficiario.

Nelle fattispecie di maggiore rilevanza e in considerazione del persistere di margini di incertezza, potrà inoltre risultare opportuno valutare la presentazione di un'istanza di interpello, sì da conseguire certezza in ordine al trattamento fiscale applicabile prima di procedere alla distribuzione.

 

************

[1] Tale qualificazione determina un carico impositivo effettivo pari all'1,20% degli utili distribuiti in capo al socio percettore, risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 24% alla sola quota imponibile del 5% dell'utile percepito, a fronte dell'integrale assoggettamento ad imposizione con aliquota del 24% che si renderebbe applicabile nell'ipotesi di qualificazione del medesimo importo quale sopravvenienza attiva.

[2] “Le proporzioni di ripartizione degli utili tra i soci, una volta deliberata la loro distribuzione, devono invece essere stabilite dall’atto costitutivo; in mancanza trova applicazione la regola proporzionale contenuta nell’art. 2468, comma 2, c.c.. La decisione sulla distribuzione degli utili riguarda quindi solamente l’an ed il quantum, non già le modalità di ripartizione, che invece devono essere stabilite prima, altrimenti si lederebbe un diritto individuale del socio. […] ai sensi del comma 3 [dell’art. 2468, n.d.r.] del medesimo articolo è possibile che l’atto costitutivo preveda (previsione in concreto dello specifico diritto) l’attribuzione a singoli soci (individuati nominativamente o per appartenenza ad una determinata categoria) di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. […] Conseguentemente, in assenza di una espressa previsione in atto costitutivo di attribuzione a singoli soci di particolari diritti o di creazione di categorie di quote privilegiate negli utili, i diritti sociali sono necessariamente attribuiti ai soci in misura proporzionale rispetto alle loro partecipazioni. […] Non è dunque ammissibile una previsione inserita nell’atto costitutivo che attribuisca all’assemblea il potere di decidere di anno in anno come ripartire tra i soci gli utili di ogni singolo esercizio”

Scopri di più

Resta sempre aggiornato

Ricevi gli aggiornamenti fiscali e le novità del Dipartimento Tax
Iscriviti per ricevere le comunicazioni di DLA Piper sulle novità normative in ambito fiscale, sugli approfondimenti TaxDaily e sugli eventi organizzati dallo Studio.
Voglio ricevere gli aggiornamentiRicevi gli aggiornamenti
crossmenuarrow-right