Decreto Legislativo 19 giugno 2026, n. 117
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
Ordinanza 8 luglio 2026, n. 22913
Nel contenzioso tributario la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della Corte tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza. La mancata notifica, da parte dell'istante, dell’istanza di riassunzione non determina l'estinzione del processo.
Ordinanza 8 luglio 2026, n. 22897
La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito con carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.
Ordinanza 6 luglio 2026, n. 22802
La presenza di una preesistente e significativa edificazione sul terreno esclude in radice la sua natura edificabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, con conseguente non imponibilità dell'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione.
Ordinanza 3 luglio 2026, n. 22671
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso contro l'intimazione ad adempiere eccependone l'avvenuta prescrizione, non deve presentare atto di integrazione dei motivi di ricorso ove la controparte obietti che ci sono stati atti interruttivi della prescrizione. L'interruzione della prescrizione appartiene alla questione dedotta in giudizio, con la conseguenza che il contribuente non è tenuto a proporre motivi aggiunti per contestare l'esistenza, la notifica o l'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione prospettati dall'Amministrazione finanziaria al momento della costituzione in giudizio, trattandosi di difese riconducibili alla questione originariamente prospettata già con il ricorso introduttivo.
Ordinanza 3 luglio 2026, n. 22669
Quand'anche si tratti di recupero dell'aliquota IVA agevolata, il disconoscimento dell'agevolazione prima casa segue le regole dell'imposta di registro essendo l'agevolazione disciplinata in modo autonomo nella nota II-bis all'art. 1 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986. Pertanto, se l'avviso di liquidazione non viene impugnato, la cartella di pagamento va notificata entro i termini di prescrizione e non entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del DPR 602/1973 in tema di IVA.
Ordinanza 3 luglio 2026, n. 22668
Il ricorso in appello è ammissibile anche se la ricevuta che dimostra la trasmissione della PEC è depositata in formato PDF e non in EML.
Circolare n. 4 del 6 luglio 2026
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2025 - pdf
Principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026
Risposta n. 138 del 8 luglio 2026
Risposta n. 137 del 8 luglio 2026
Risposta n. 136 del 8 luglio /2026
Risposta n. 135 del 8 luglio 2026
Risposta n. 134 del 6 luglio 2026
Risposta n. 133 del 3 luglio 2026
Provvedimento del 06 luglio 2026
Provvedimento del 06 luglio 2026
Circolare n. 18 del 8 luglio 2026
Avviso del 7 luglio 2026
Avviso del 3 luglio 2026
Regolamento (UE) 2026/1422 del 25 giugno 2026 Regolamento (UE) 2026/1455 del 25 giugno 2026
Il Consiglio dell'Unione europea pubblica una proposta che autorizza la proroga del meccanismo italiano dello Split Payment dell'IVA, 9 luglio 2026
Il Consiglio dell'Unione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza l'Italia a continuare ad applicare il proprio meccanismo speciale di Split Payment dell'IVA fino al 30 giugno 2029.
Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2026 causa T-381/25, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
L’art. 27, par. 1, lett. b), della Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’esenzione dalle accise sull’alcol etilico denaturato conformemente alle prescrizioni di uno Stato membro e utilizzato nella composizione di prodotti non destinati al consumo umano sia subordinata al fatto che la destinazione di tali prodotti è stata stabilita mediante la loro classificazione in una voce della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, diversa dalla voce 2207, a meno che non risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che tale condizione è necessaria per garantire la corretta applicazione di detta esenzione nonché per evitare frodi, evasioni o abusi.
Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2026 causa T-356/25, Rapera
L’art. 205 della Direttiva 2006/112, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un rappresentante fiscale che non è designato come debitore dell’imposta sul valore aggiunto dovuta da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, bensì è incaricato di adempiere, per conto di un siffatto soggetto passivo, obblighi dichiarativi in materia di IVA, senza dover tenere libri contabili né rilasciare documenti sulle operazioni effettuate da tale soggetto passivo, possa essere ritenuto solidalmente responsabile del versamento dell’IVA dovuta, laddove né l’autorità fiscale né il giudice competente siano legittimati a verificare se egli sia stato coinvolto nell’attività economica del soggetto passivo, se sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’imposta non sarebbe stata versata e se abbia agito o meno in buona fede e abbia adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di IVA
Il Parlamento europeo pubblica un documento informativo sulla proposta di estensione del meccanismo di adeguamento alle emissioni di carbonio alle frontiere ai prodotti a valle, 6 luglio 2026
Il Servizio di ricerca del Parlamento europeo ha pubblicato un documento informativo intitolato “CBAM extension to downstream products”, in cui viene illustrata la proposta della Commissione europea di modificare il Regolamento (UE) 2023/956 (Regolamento CBAM). La proposta mira a estendere il CBAM a determinati prodotti a valle dell’acciaio e dell’alluminio, a introdurre ulteriori misure antielusione e a modificare la metodologia di calcolo delle emissioni incorporate nelle importazioni di energia elettrica.
La Commissione europea pubblica il prezzo dei certificati CBAM per il secondo trimestre del 2026, 6 luglio 2026
La Commissione europea ha pubblicato il prezzo trimestrale dei certificati nell’ambito del meccanismo di adeguamento alle emissioni di carbonio alle frontiere (CBAM). Il prezzo per il secondo trimestre del 2026 è stato fissato a Euro 75,28. Per il 2026, la Commissione europea pubblicherà i prezzi dei certificati CBAM su base trimestrale. Secondo la Commissione europea, le prossime date di pubblicazione sono il 5 ottobre 2026 e il 4 gennaio 2027. A partire dal 2027, invece, la Commissione europea calcolerà e pubblicherà i prezzi su base settimanale.