Sentenza 11 settembre 2026, n. 25244
In tema di accise, il definitivo annullamento dell’avviso di pagamento volto a recuperare integralmente l’agevolazione fruita sino alla revoca, implicando l’accertamento della legittima fruizione del beneficio nel periodo precedente, esplica efficacia di giudicato anche sugli antecedenti logici necessari della decisione. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso concernente il diniego opposto all’istanza contro la revoca dell’agevolazione.
Risoluzione n. 31 del 16 settembre 2026
Risoluzione n. 30 del 16 settembre 2026
Risposta n. 175 del 17 settembre 2026
Risposta n. 174 del 16 settembre 2026
Risposta n. 173 del 15 settembre 2026
Risposta n. 172 del 15 settembre 2026
Risposta n. 171 del 11 settembre 2026
Corte di GIustizia UE, 17 settembre 2026 causa C-223/25, Finanzamt Siegburg
Gli artt. 1, 2, 7 e 15 dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, letti in combinato disposto con l’art. 9, par. 2, dell’allegato I di tale accordo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di un lavoratore dipendente frontaliero nell’abitazione di quest’ultimo situata in Svizzera.
Corte di Giustizia UE, 17 settembre 2026, causa C-197/25, A. (Impôt sur la transformation de sociétés)
L’art. 9 della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che l’esercizio, da parte di uno Stato membro, della facoltà prevista da detto art. 9 non consente a tale Stato membro di applicare un’imposta indiretta sulla trasformazione, non accompagnata da un conferimento di capitale, di un’entità a scopo di lucro non contemplata dall’art. 2, par. 1, di detta Direttiva in un’altra entità a scopo di lucro anch’essa non contemplata da tale disposizione. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, let. d), punto i), in combinato disposto con l’art. 2, par. 2, di tale Direttiva, una siffatta trasformazione non deve essere assoggettata ad alcuna forma di imposizione indiretta, fatta salva l’applicazione delle imposte e dei diritti menzionati all’articolo 6 della medesima Direttiva.
Corte di Giustizia UE, 17 settembre 2026 causa C-139/25, Ishares Europe
L’art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere considerata neutralizzata dall’applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa tra lo Stato di residenza di un organismo di investimento collettivo e lo Stato membro della fonte dei dividendi, qualora un siffatto organismo benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell’ambito del quale non è assoggettato a imposta sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d’imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sopportata nello Stato membro della fonte di questi ultimi, a condizione che tali detentori di quote possano effettivamente beneficiare di una siffatta applicazione, di modo che essa consenta loro di detrarre integralmente dall’imposta da essi dovuta nel loro Stato di residenza l’importo corrispondente alla differenza tra l’aliquota d’imposta applicata nello Stato membro della fonte dei dividendi sui dividendi versati agli organismi di investimento collettivi non residenti e quella applicata ai dividendi versati agli organismi di investimento collettivi residenti.
L’OCSE pubblica nuove linee guida relative al Pillar II su QDMTT, imposte condizionate e termini di riferimento per la peer review, 14 settembre 2026
L'OCSE ha pubblicato un nuovo pacchetto di documenti volto a sostenere l'attuazione coerente del Pillar II.
L’OCSE aggiorna il modello informativo GloBE, 11 settembre 2026
L’OCSE ha pubblicato una versione rivista del GloBE Information Return (GIR), aggiornato l’ultima volta nel gennaio 2025. Il GIR rivisto integra il “Side-by-Side Package” e deve essere utilizzato esclusivamente per la presentazione del GIR relativa agli esercizi fiscali che hanno avuto il 31 dicembre 2025 o successivamente.