Ordinanza 7 settembre 2026, n. 25106
La delibera di aumento del capitale sociale, preceduto dall’azzeramento per perdite e liberato mediante compensazione dei crediti vantati dai soci verso la società, è soggetta all’imposta di registro dello 0,5%, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986.
Ordinanza 3 settembre 2026, n. 24973
La conoscenza effettiva dell’atto impositivo, anche acquisita aliunde e non tramite valida notificazione, è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per l’impugnazione; tuttavia, se tale conoscenza giunge dopo il termine di decadenza del potere impositivo, tale tardività può essere eccepita solo con una tempestiva impugnazione.
Ordinanza 7 maggio 2026, n. 13243
In tema di concordato preventivo con riserva, il mancato pagamento delle rate anteriori, quando deriva dai vincoli propri della procedura concordataria, non integra un inadempimento colpevole e non legittima il recupero automatico delle sanzioni da decadenza.
Circolare 21/2026 – Revisione del sistema degli incentive
Il decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 cerca di completare la riforma del sistema degli incentivi avviata con il Codice degli incentivi, introducendo un nuovo modello di razionalizzazione delle misure gestite dalle amministrazioni centrali. La circolare analizza l'architettura del nuovo sistema, le modalità di riordino degli incentivi del MIMIT e delle altre amministrazioni centrali, nonché la disciplina transitoria.
Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2026 causa C-406/25, FF Skagen
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/1987 del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella voce 0511, intitolata «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana»: (i) pesci interi, che sono stati conservati a bordo delle navi da cattura per un lungo periodo mediante l’aggiunta di acido acetico o di un altro acido a una temperatura variabile che può superare i limiti previsti dalla normativa dell’Unione in materia di igiene dei prodotti alimentari, che presentano tenori diversi di azoto basico volatile totale, alcuni superiori ai limiti previsti da tale normativa, che sono stati immagazzinati alla rinfusa, che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni di detta normativa, e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che sono stati pescati e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali, nonche (ii) ritagli di pesci che non sono stati manipolati secondo le norme derivanti dalle disposizioni della stessa normativa e i cui documenti commerciali di accompagnamento indicano che costituiscono sottoprodotti di animali idonei al consumo umano ma che, per motivi commerciali, non sono destinati a tale consumo, e che sono stati prodotti e venduti ai fini della produzione di mangime per gli animali.
Corte di Giustizia UE, 10 settembre 2026 causa C-565/24, P-GmbH & Co. KG
L’art. 26 della sesta Direttiva del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui un soggetto passivo acquista da terzi prestazioni di servizi di natura turistica, in particolare di trasporto, per venderle in nome proprio a consumatori sotto forma di escursioni, allorché il prezzo percepito a tale titolo non copre l’insieme dei costi delle prestazioni di cui si tratta e il saldo dei costi in parola è finanziato dalle entrate derivanti dalla vendita di merci che tale soggetto passivo propone a detti consumatori nel corso delle escursioni in discussione.
Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2026 causa T-614/25, Trading 4
L’art. 138, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, letto in combinato disposto con l’art. 141 e con l’art. 197, par. 1, di tale Direttiva, deve essere interpretato nel senso che di per sé, non costituiscono un motivo che consenta di esentare dall’IVA una cessione effettuata da un soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA in un primo Stato membro a un acquirente intermedio registrato ai fini dell’IVA in un secondo Stato membro le circostanze secondo cui, in primo luogo, una cessione di merci soggette ad accisa è effettuata in regime di sospensione dei relativi diritti, in secondo luogo, è dimostrato che, nell’ambito di un’operazione triangolare, il soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA in un terzo Stato membro è debitore dell’IVA e, in terzo luogo, è dimostrato che le merci sono effettivamente uscite dal primo Stato membro e sono state cedute nel terzo Stato membro.
Corte di Giustizia UE, 9 settembre 2026 causa T-366/25, Szytelbiecka
L’art. 19, primo comma, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un conferimento in natura di tali quote in una società che esercita un’attività economica, di cui esse sono socie, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni ai sensi di tale disposizione.