Auto aziendali: principali novità previste dal Decreto Correttivo Omnibus
Autori: Christian Montinari e Benedetta Lunghi
La Legge di Bilancio 2025, con la finalità di spingere i datori di lavoro a compiere scelte in ottica di mobilità sostenibile, ha previsto significative novità in tema di assoggettamento a tassazione delle auto aziendali.
In particolare, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit (che costituisce reddito di lavoro dipendente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente) è calcolato come segue:
- 50% dell’importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- 20% dell’importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% dell’importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Le nuove percentuali, tuttavia, hanno generato incertezze interpretative e complessità applicative significative per i datori di lavoro, soprattutto con riferimento alle situazioni transitorie che potevano richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 TUIR, valorizzando il fringe benefit secondo il c.d. "valore normale".
Le novità del Decreto Omnibus: valorizzazione del fringe benefit con criterio forfetario
Il Decreto Omnibus interviene sulla disciplina modificando nuovamente l'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR. I punti chiave della nuova previsione sono i seguenti:
- Calcolo forfetario basato sulle Tabelle ACI: il valore del fringe benefit viene sempre determinato sulla base della percorrenza convenzionale di 15.000 km annui e del costo chilometrico pubblicato dall'ACI, applicando le percentuali previste dalla norma (i.e. Legge di Bilancio 2025) con alcuni correttivi:
- trascorsi 5 anni dalla prima immatricolazione è previsto un incremento del 50% del valore imponibile del benefit, con conseguente incremento dell'imponibile in busta paga per i dipendenti e dei correlati oneri contributivi a carico dei datori di lavoro;
- le somme eventualmente addebitate al dipendente, incluse quelle relative ad accessori e allestimenti, sono integralmente portate in diminuzione del valore convenzionale;
- nel caso in cui la vettura sia dotata di optional che non sono “censiti” nelle tabelle ACI e non sono stati direttamente acquistati dal lavoratore, il valore deve essere incrementato forfetariamente del 5% per tener conto dei suddetti optional.
- Entrata in vigore:
- a partire dal periodo d'imposta 2026 anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nel corso del 2025 che non rientrano nel perimetro del regime transitorio (cfr. infra);
- la maggiorazione trascorsi 5 anni dalla prima immatricolazione e la maggiorazione del 5% per gli optional si applicherebbero (a partire dal 2026) anche ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025 (anche in caso di successiva riassegnazione a dipendenti diversi).
Ulteriori elementi di attenzione
Alla luce delle novità introdotte, risulterà necessario, in linea generale, verificare per ciascun veicolo assegnato, quale regime risulti effettivamente applicabile in funzione della data di immatricolazione, della data di stipula dell'accordo di assegnazione e della data di consegna del veicolo, nonché dell'anzianità del veicolo rispetto alla prima immatricolazione. Ulteriori elementi di valutazione possono includere:
- Conguagli/ricalcolo ritenute: da verificare la necessità di operare eventuali conguagli o di ricalcolare le ritenute già applicate (sono comunque fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli optional aggiuntivi e non spetta alcun rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate);
- Car policy: da valutare l'impatto delle nuove disposizioni normative in relazione alle car policy esistenti e la necessità di un eventuale aggiornamento delle stesse;
- Pianificazione della flotta: da valutare la convenienza del rinnovo del parco auto rispetto all'aggravio impositivo successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione;
- Disciplina transitoria: per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025 (non più solo fino al 30 giugno 2025) il fringe benefit è determinato forfetariamente, sulla base del regime previgente, tenendo conto del costo chilometrico pubblicato dall'ACI in funzione della percorrenza convenzionale di 15.000 km annui in base alle emissioni di CO₂;
- Wallbox: resta da chiarire, in assenza di una previsione normativa espressa, se la wallbox eventualmente fornita dal datore di lavoro possa essere assorbita nella maggiorazione forfettaria del 5% prevista per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, trattandosi di un’infrastruttura esterna al veicolo ma funzionalmente collegata all’uso dei mezzi elettrici e ibridi plug-in.