Ordinanza 13 luglio 2026, n. 23090
In tema di riscossione coattiva delle imposte, nell'ipotesi di obbligazione tributaria solidale con unica partita di ruolo recante più intestatari, la competenza territoriale dell'agente della riscossione, anche nel caso di emissione di autonome cartelle di pagamento nei confronti dei coobbligati, va determinata con riguardo al domicilio fiscale del primo intestatario dell'iscrizione a ruolo, ossia del debitore principale, atteso che il rapporto di riscossione conserva carattere unitario e trova il proprio fondamento nel medesimo ruolo.
Ordinanza 10 luglio 2026, n. 23047
In tema di IVA, l'accertamento diretto a qualificare un'operazione economica come cessione d'azienda deve essere effettuato mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, comprese quelle extratestuali, senza che operino i limiti probatori previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986.
Circolare n. 5 del 16 luglio 2026
Risposta n. 147 del 16 luglio 2026
Risposta n. 146 del 16 luglio 2026
Risposta n. 145 del 13 luglio 2026
Risposta n. 144 del 13 luglio 2026
Risposta n. 143 del 13 luglio 2026
Risposta n. 142 del 13 luglio 2026
Risposta n. 141 del 10 luglio 2026
Risposta n. 140 del 10 luglio 2026
Risposta n. 139 del 10 luglio 2026
Provvedimento del 14 luglio 2026
Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di giugno 2026 - pdf
Comunicato del 13 luglio 2026
Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2026 C-158/25, AEDT and État du Grand-Duché de Luxembourg
L’art. 47 e l’art. 51, par. 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che i requisiti derivanti dal diritto a un ricorso effettivo, sancito da detto articolo 47, si applicano nell’ambito di un ricorso giurisdizionale proposto dall’amministratore di una società, chiamato in garanzia, avverso una decisione di chiamata in garanzia adottata in forza di una normativa nazionale che prevede che, in caso di inadempimento colposo dei suoi obblighi legali in materia di imposta sul valore aggiunto detto amministratore sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA dovuta da tale società conformemente alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.
Corte di Giustizia UE, 15 luglio 2026 causa T-268/25, Sampension Livsforsikring
L’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che subordina la possibilità di costituire un gruppo IVA comprendente, da un lato, persone che esercitano attività soggette all’IVA e, dall’altro, persone che esercitano attività esenti o che non esercitano un’attività economica alla condizione che una delle persone del gruppo detenga, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale delle altre persone di tale gruppo, a meno che tale requisito costituisca una misura necessaria e adeguata per conseguire gli obiettivi volti a contrastare l’elusione o l’evasione fiscale.
Corte di Giustizia UE, 15 luglio 2026 causa T-562/25, Hauptzollamt München
L’art. 2, par. 4, lett. b), primo trattino, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di uso «come combustibile per riscaldamento», di cui a tale disposizione, deve essere interpretata nel senso che essa comprende l’utilizzo di propano durante il test di un bruciatore in condizioni reali al fine di produrre dati di misurazione, senza che il calore di combustione del propano sia successivamente utilizzato.
Il Consiglio dell’Unione europea autorizza l’Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment IVA fino al 30 giugno 2029, 15 luglio 2026
Il Consiglio dell’Unione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio che autorizza l’Italia ad applicare una misura speciale in deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva IVA (2006/112).