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Le distribuzioni non proporzionali di utili al vaglio dell'amministrazione finanziaria: la Risposta ad interpello n. 90/2026 e le osservazioni della Circolare Assonime n. 17/2026

 

Autrice: Costanza Mancini

 

  1. Premessa

Con la Risposta ad interpello n. 90 del 2026, l'Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale delle somme attribuite ai soci in forza di una deliberazione di distribuzione di utili adottata in misura non proporzionale rispetto alle quote di partecipazione al capitale sociale.

La pronuncia ha alimentato un vivace dibattito dottrinale cui ha fornito un primo autorevole contributo chiarificatore la Circolare di Assonime n. 17 del 24 giugno 2026, ferma restando la persistenza di profili di incertezza interpretativa su talune questioni connesse, che il presente contributo si propone di esaminare.

  1. La fattispecie oggetto di interpello

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria concerne tre società a responsabilità limitata che, nella loro qualità di socie della DELTA S.p.A., hanno presentato istanza di interpello al fine di ottenere un parere in ordine alla corretta qualificazione fiscale delle somme ad esse attribuite a seguito di una distribuzione di utili deliberata in misura non proporzionale rispetto alle quote di capitale sociale detenute.

Su richiesta dell'Agenzia, le istanti hanno prodotto documentazione integrativa dalla quale emerge che tanto la previsione statutaria quanto la conseguente deliberazione assembleare di distribuzione non proporzionale risultano motivate dalla necessità di soddisfare esigenze di liquidità di uno o più soci, allo scopo di scongiurare la dismissione delle relative partecipazioni e la conseguente alterazione degli equilibri interni alla compagine sociale. Dalla medesima documentazione risulta, altresì, che i soci, i quali accettano volontariamente una riduzione della quota di utili loro spettante non maturano alcun diritto a reclamare, negli esercizi successivi, il recupero delle somme non percepite.

Quanto al dato statutario, lo statuto della DELTA S.p.A. contempla, quale regola generale, la ripartizione proporzionale degli utili, riconoscendo tuttavia all'assemblea dei soci la facoltà di deliberare, con il consenso unanime, una ripartizione non proporzionale degli utili e delle riserve distribuibili.

Dalla bozza di delibera assembleare allegata all'istanza risulta, infine, che in applicazione della citata clausola statutaria, uno dei soci ha formalmente sollecitato l'assemblea a deliberare una distribuzione non proporzionale degli utili, motivata dalla predetta esigenza di preservazione della stabilità dell'assetto proprietario.

  1. La posizione dell'Agenzia delle Entrate

Nel proprio parere, l'Agenzia ritiene che la distribuzione non proporzionale degli utili deliberata dalla società partecipata trovi la propria causa negoziale nella volontà di soddisfare esigenze finanziarie di una società partecipante e di consolidare i vincoli reciproci all'interno della compagine sociale. Muovendo da tale ricostruzione causale, l'Amministrazione finanziaria si esprime come segue: "Ne discende che, in linea generale, ogni qualvolta sia sottesa a una distribuzione di utili non proporzionale una causa diversa dalla mera divisione degli stessi, questa non possa essere fiscalmente considerata tout court come una distribuzione di utili".

Da tale premessa discende, nel caso di specie, una duplice qualificazione fiscale delle somme percepite dal socio, segnatamente:

  1. Le osservazioni della Circolare Assonime n. 17/2026

Assonime evidenzia, in primo luogo, come l'Agenzia non abbia preso posizione sulla legittimità civilistica della distribuzione asimmetrica, profilo che assume, invece, carattere dirimente ai fini della qualificazione fiscale delle somme distribuite. Al riguardo, osserva che:

Ai fini della conformità alle regole del diritto societario della delibera di distribuzione non proporzionale, Assonime richiama un importante orientamento del Comitato Triveneto dei Notai espresso nella motivazione della massima I.I.30[2] (emanata nel 2013 e modificata da ultimo ad Ottobre 2025) secondo cui la ripartizione degli utili tra i soci non può essere liberamente decisa di volta in volta dall'assemblea, ma deve essere predeterminata nell'atto costitutivo; in mancanza, si applicherebbe il criterio di distribuzione proporzionale alle partecipazioni ex art. 2468, comma 2, c.c. Tale aspetto assume particolare rilievo nella fattispecie oggetto della Risposta ad interpello, nella quale figurava, invece, una clausola statutaria "aperta" a tale riguardo.

Ulteriore profilo critico sollevato da Assonime attiene alla posizione dei soci che ricevono utili in misura inferiore rispetto alla propria quota di partecipazione. In particolare, l'Agenzia non fornisce indicazione alcuna in ordine al trattamento fiscale del sacrificio economico da essi sostenuto, né chiarisce quale sia la qualificazione dell'eventuale differenza non percepita.

Sul punto, pur dovendosi prendere atto della posizione interpretativa assunta dall'Amministrazione, Assonime tiene a precisare che dalla Risposta non può ricavarsi una regola di carattere generale in forza del quale la distribuzione non proporzionale di utili si sostanzierebbe sempre e comunque in una liberalità in favore di taluni soci, con conseguente irrilevanza fiscale del depauperamento economico subito dai soci che, per tale via, ricevono meno di quanto ad essi spetterebbe in applicazione del criterio proporzionale.

La Circolare propone, al riguardo, due possibili ricostruzioni dell'operazione, ipotizzando che la distribuzione non proporzionale possa risultare funzionale:

Muovendo da siffatta impostazione, in capo al socio imprenditore beneficiario la somma percepita potrebbe qualificarsi quale provento imponibile diverso dal dividendo, in quanto corrispettivo di una prestazione (l'obbligo di permanenza); specularmente, in capo ai soci imprenditori rinuncianti, la medesima somma potrebbe configurare un onere deducibile.

  1. Considerazioni conclusive

Alla luce del quadro delineato, il tema delle distribuzioni non proporzionali di utili non può dirsi ancora approdato a soluzioni definitive: la posizione dell'Agenzia delle Entrate, pur ridimensionata nella sua portata generale dalle osservazioni di Assonime, impone alle società e ai rispettivi soci, un supplemento di cautela.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, le società dovranno pertanto effettuare le opportune valutazioni con riferimento ai seguenti profili:

Nelle fattispecie di maggiore rilevanza e in considerazione del persistere di margini di incertezza, potrà inoltre risultare opportuno valutare la presentazione di un'istanza di interpello, sì da conseguire certezza in ordine al trattamento fiscale applicabile prima di procedere alla distribuzione.

 

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[1] Tale qualificazione determina un carico impositivo effettivo pari all'1,20% degli utili distribuiti in capo al socio percettore, risultante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 24% alla sola quota imponibile del 5% dell'utile percepito, a fronte dell'integrale assoggettamento ad imposizione con aliquota del 24% che si renderebbe applicabile nell'ipotesi di qualificazione del medesimo importo quale sopravvenienza attiva.

[2] “Le proporzioni di ripartizione degli utili tra i soci, una volta deliberata la loro distribuzione, devono invece essere stabilite dall’atto costitutivo; in mancanza trova applicazione la regola proporzionale contenuta nell’art. 2468, comma 2, c.c.. La decisione sulla distribuzione degli utili riguarda quindi solamente l’an ed il quantum, non già le modalità di ripartizione, che invece devono essere stabilite prima, altrimenti si lederebbe un diritto individuale del socio. […] ai sensi del comma 3 [dell’art. 2468, n.d.r.] del medesimo articolo è possibile che l’atto costitutivo preveda (previsione in concreto dello specifico diritto) l’attribuzione a singoli soci (individuati nominativamente o per appartenenza ad una determinata categoria) di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. […] Conseguentemente, in assenza di una espressa previsione in atto costitutivo di attribuzione a singoli soci di particolari diritti o di creazione di categorie di quote privilegiate negli utili, i diritti sociali sono necessariamente attribuiti ai soci in misura proporzionale rispetto alle loro partecipazioni. […] Non è dunque ammissibile una previsione inserita nell’atto costitutivo che attribuisca all’assemblea il potere di decidere di anno in anno come ripartire tra i soci gli utili di ogni singolo esercizio”

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